Con l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha inteso favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
In particolare, gli Isa rappresentano la sintesi di “indicatori elementari” tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale (anche con riferimento a “diverse” basi imponibili) ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati, l'accesso ad un particolare regime premiale. In generale, gli Isa si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un apposito indice e che non presentano una causa di esclusione. Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Con il Provvedimento del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa relativi al periodo d’imposta 2024 e le attività oggetto di revisione dal 2024; mentre, con i Provvedimenti del 28 febbraio 2024 sono stati approvati i modelli, le istruzioni, le specifiche tecniche ed controlli utilizzabili per l'applicazione degli ISA 2024 relativi al 2023 nonché per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Con il Decreto del 18 marzo 2024, poi, il Ministero dell’Economia ha approvato 175 Isa con le relative "Note tecniche e metodologiche" nonché 88 nuovi Indici di affidabilità fiscale riguardanti le attività economiche dei comparti del commercio/servizi/manifatture e delle attività professionali applicabili dal 2023.
Infine, con il provvedimento 205127/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale per il 2023, così come previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.
Si ricorda che è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, del DLgs. 471/1997) nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA nonché in presenza di una comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.
Prima di contestare la violazione, l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere gli errori commessi.
Gli Uffici dell’Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione. Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, possono accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo “puro”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".