Con circolare n. 10 del 13 giugno 2016 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato il nuovo quadro normativo inerente il welfare aziendale soffermandosi su:
Evidenzia la Fondazione che i piani di welfare aziendale possono essere predisposti in qualsiasi momento dell’anno e le norme non prevedono vincoli in termini di decorrenza né di durata.
In caso di opzione del lavoratore per trasformare il premio aziendale in piani di welfare, i benefici fiscali e contributivi sono riconosciuti nei limiti di 2.000 euro o 2.500 euro fissati dalla Legge di stabilità 2016.
Non è comunque vietato che le aziende possano scegliere di avviare piani di welfare, parallelamente ai premi aziendali e senza alcun collegamento con essi, applicando i benefici senza alcun limite.
Il piano aziendale di welfare può essere finanziato con ulteriori e specifiche risorse messe a disposizione dall’azienda.
Infine, sottolinea la circolare n. 10/2016, datore di lavoro e lavoratore possono, con accordo, rinunciare a trattamenti di superminimo attualmente riconosciuti a fronte di piani di welfare di specifico interesse per i lavoratori.
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