Con circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni in merito alla fruizione della CIGS oltre i limiti previsti dal Testo Unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e la reiterazione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015. |
Le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e tali che, per le ricadute occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dal Testo Unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà, possono accedere, rispettivamente, alle misure di cui all’articolo 42, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. n. 148/2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo i criteri definiti dal Decreto Interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016.
Con circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni in merito.
Per poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
ATTENZIONE L’azienda deve sottoscrivere uno specifico accordo, anche in sede sindacale, da cui devono emergere:
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In sede di accordo e prima della stipula dello stesso, le parti firmatarie devono verificare se l’azienda possa percorrere preliminarmente gli strumenti di CIGS di cui D.Lgs. n. 148/2015 e, qualora venga individuata la percorribilità di interventi di CIGS ai sensi della normativa ordinaria, le parti deve impegnarsi ad attivare i suddetti interventi e presentare l’istanza ai fini dell’articolo 42 del medesimo decreto per la parte residua di CIGS necessaria per il completamento del piano industriale.
La domanda di autorizzazione alla CIGS va presentata telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, utilizzando il modulo “ModuloIstanzaProlungamentoCIGS”, reperibile nell’area “modulistica” del sito ministeriale (www.lavoro.gov.it).
ATTENZIONE La domanda va presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale n. 98189/2016. |
L’indirizzo di posta certificata a cui va inviata l’istanza è il seguente:
dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
ATTENZIONE Le domande saranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio, che dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PEC. |
Il trattamento di integrazione salariale sarà autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori dell’indennità da parte dell’INPS.
L’impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale sarà tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni o impiegato con riduzione di orario.
Il Decreto Interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016 prevede anche la reiterazione della riduzione contributiva per un massimo di 24 mesi, in favore delle imprese che abbiano stipulato entro il 31 luglio 2015 un accordo governativo il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in via ordinaria della riduzione contributiva – e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della domanda.
La circolare ministeriale n. 3/2017 ha specificato che la riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda deve avere ad oggetto lo sgravio contributivo per il periodo di solidarietà previsto nell’accordo in sede governativa eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione.
ATTENZIONE La prosecuzione della riduzione contributiva non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi complessivi relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà. |
La domanda di reiterazione della riduzione contributiva in bollo, va trasmessa tramite posta elettronica certificata entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del citato D.I. n. 98189/2016 alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione utilizzando la modulistica indicata nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A), all'indirizzo:
con indicazione del codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line.
ATTENZIONE Le istanze verranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato esclusivamente tramite PEC. |
Acquisito il parere della Commissione e qualora le risorse disponibili lo consentano, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, adotterà il relativo provvedimento autorizzativo per un periodo non superiore complessivamente a 24 mesi ed entro i limiti di spesa fissati.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 148/2015 D.I. n. 98189/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 3 del 13 febbraio 2017 |
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