Con un'istanza di consulenza giuridica da parte di un Ministero è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria di pronunciarsi sul corretto trattamento Iva da applicare alla "Misura 2" dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, collegata al servizio erogato agli agricoltori da parte degli Organismi di Consulenza.
Il Programma di Sviluppo Rurale è uno strumento comunitario grazie al quale i Paesi membri dell’UE possono attuare politiche specifiche per le aree rurali come, ad esempio, misure a sostegno degli investimenti e della sostenibilità ambientale attraverso finanziamenti agevolati, messi a disposizione dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
Il Psr si articola in varie «Misure», che hanno obiettivi diversi.
La “Misura 2”, per esempio, sostiene l’erogazione di servizi di consulenza diretti ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del territorio e le piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali, attraverso l’impegno di tecnici e professionisti specializzati, al fine di favorire un processo di innovazione per rendere il settore più sostenibile e competitivo.
Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 15) prevede che siano assegnate delle risorse a valere sul Feasr a ciascuno Stato membro per il sostegno della suddetta “Misura 2”, che poi le Regioni e le Provincie autonome attribuiscono, attraverso una selezione pubblica, ad un Organismo di consulenza che ha assunto l’incarico di rendere l'attività di divulgazione delle buone pratiche alle imprese agricole.
In pratica, l’Organismo di consulenza, ossia il soggetto che eroga assistenza tecnica di consulenza all'impresa agricola, in base al numero di aziende alle quali fornisce il servizio ottiene il versamento del contributo.
Il Ministero istante, tenuto conto che le risorse della "Misura 2" devono essere considerate come un contributo erogato dalla Regione alle aziende operanti sul proprio territorio attraverso soggetti che presentano requisiti tecnici adeguati ad una divulgazione tecnica di qualità, chiede conferma che le stesse siano non rilevanti ai fini Iva.
Nello specifico, per il Ministero la somma erogata dalle Regioni e Province autonome si qualifica come un contributo pubblico; pertanto, si deve ritenere che la prestazione relativa ai servizi di consulenza alle aziende agricole, per il suo carattere di pubblica utilità non sia imponibile ai fini Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Le suddette somme, infatti, fanno espresso riferimento alle categorie dell'"aiuto" e del "contributo", e non a quelle della quota parte di un "corrispettivo".
Inoltre, è evidente l’assenza di un rapporto contrattuale tra Regioni e organismi di consulenza, dal momento che i servizi resi proprio da tali società di consulenza sono rivolti agli agricoltori e non, invece, alle Regioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, conferma che l’erogazione di sostegni economici alle società di consulenza da parte delle Regioni e Provincie autonome è da intendersi fuori campo Iva ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3 del Dpr 633/1972.
L’Agenzia ricorda il presupposto oggettivo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto ai sensi della Direttiva n. 2006/112/Ce, confermato anche in numerose sentenze della Corte di giustizia Ue, secondo cui il contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando sussiste un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Nella circolare n. 34/2013, inoltre, l’Agenzia ha specificato che la qualificazione di un’erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui l’erogazione delle somme è definito a livello comunitario e attuato nell'ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici, le erogazioni a favore dei soggetti individuati da un regolamento Ue non rientrano nello schema dei contratti a prestazioni corrispettive.
C’è poi di più, se - come nel caso di specie - il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo, ma un mero tramite per il trasferimento delle somme al beneficiario attuatore, le somme da trasferire non configurano un corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.
Di qui, la conclusione della consulenza giuridica in oggetto, secondo cui: l'erogazione, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei sostegni economici disciplinati dall’articolo 15 del Regolamento Ue n. 1305/2013, concessi a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di un contratto tra Regione/Provincia autonoma e beneficiario del sostegno, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto oggettivo, trattandosi di mere movimentazioni di denaro.
In pratica, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria non ravvisa alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro (articoli 2, comma 3, lettera a) e 3 del decreto Iva).
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