Progettazione di opere non civili riservata a ingegneri

Pubblicato il 07 agosto 2019

Tutte le progettazioni tecniche che non concernono l’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione relativa all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.

Difatti, nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto - dettato dal R.D. n. 2537/1925 - riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto anche di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto.

Competenza concorrente solo per opere di edilizia civile

In definitiva, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici.

Così il Tar della Campania, sede di Napoli, nella sentenza n. 4169 del 30 luglio 2019, richiamando un orientamento più volte confermato dal medesimo Collegio amministrativo.

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