Professionisti. No ad una parcella troppo salata e svincolata dal capitale effettivamente mutuato

Pubblicato il 07 aprile 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7882 depositata in data 6 aprile 2011, respingendo alcuni dei motivi alla base del ricorso presentato da un professionista, sostiene che la parcella di un commercialista che presta la propria consulenza ad un ente comunale per l'erogazione di un finanziamento non può essere svincolata dal capitale effettivamente mutuato o erogato.

Come precisato dalla seconda Sezione civile: “in materia di consulenza contrattuale per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, individua il valore della pratica con riferimento al capitale mutuato o erogato”. A nulla rileva l 'utilità che l'ente pubblico confidava di realizzare, piuttosto quella che ha in effetti conseguito.

Ciò vuol dire che se un professionista ha offerto la propria consulenza ad un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, la sua parcella dovrà essere commisurata al capitale effettivamente percepito dall’ente. Non importa che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica non sia stata realizzata, né tantomeno che il professionista aveva ricevuto il parere dell’Ordine sull’onorario richiesto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy