Professionisti. Interdizione per omissione di informazioni rilevanti
Pubblicato il 03 novembre 2014
Il dottore commercialista che non provvede ad attestare con la massima diligenza il
piano di concordato preventivo rischia l’i
nterdizione dall’esercizio della propria professione.
La decisione è irrevocabile e definitiva anche se il professionista è incensurato.
La scelta dell’adozione della linea dura nei confronti del professionista è motivata dal fatto che il
comportamento adottato una volta può essere giudicato
recidivo. Il tutto perchè l’incarico svolto dal dottore commercialista è parte integrante della sua attività, per cui è plausibile pensare che lo stesso professionista potrebbe trovarsi di nuovo in una situazione analoga a quella che ha avviato il procedimento penale.
Falso in attestazioni e relazioni
Queste le motivazioni esposte dal Gip di Torino nell’ordinanza del
16 luglio 2014, nella quale ha trovato spazio una delle prime applicazioni del nuovo reato di
«Falso in attestazioni e relazioni», di cui all’articolo 236 bis, introdotto nella
Legge fallimentare.
Nel caso di specie, dunque, per la prima volta viene interdetto dall'esercizio della professione un professionista che aveva steso una relazione nella quale si sosteneva esistenza e affidabilità di una società estera disposta a prestare garanzia per l'acquisto di una Spa in crisi, acquisto condizionato all'omologazione del concordato preventivo. L’errore commesso dal commercialista nell’attestare informazioni non veritiere non è rimediabile neanche con successive integrazioni della prima relazione.
Trattandosi di un
reato di pericolo astratto, il Gip ritiene che l’oggetto giuridico della condanna
“pare individuabile nell'affidamento che deve accompagnare le relazioni e le attestazioni del professionista nell'ambito di una procedura che assegna al tribunale una mera funzione di controllo di legalità”.