I professionisti in quarantena non possono godere della sospensione degli adempimenti fiscali. In altre parole, gli intermediari fiscali bloccati a casa per malattia dei loro familiari o comunque per motivi precauzionali, dovranno comunque porre in essere per loro stessi gli adempimenti.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito posto dall'Istituto nazionale dei tributaristi.
Nei giorni scorsi, la Divisione contribuenti settore coordinamento e programmazione ufficio adempimenti e sanzioni dell'Agenzia ha specificato che gli attuali provvedimenti disposti dall’Esecutivo, al fine di combattere l'emergenza sanitaria, non prevedono la possibilità di sospensione delle scadenze fiscali laddove l’ASL abbia disposto a carico del titolare di uno studio professionale un provvedimento di restrizione dei movimenti.
Ciò in considerazione del fatto che, in tale fattispecie, non sembra realizzarsi una “causa di forza maggiore”, ovvero un evento eccezionale e imprevedibile che legittima la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari riferibili a un soggetto terzo estraneo al provvedimento sanitario.
Infatti, sebbene in genere assolti da un intermediario abilitato, il responsabile degli adempimenti resta in ogni caso il contribuente/cliente cui gli stessi riferiscono. Ne consegue che la possibilità di invocare la causa di forza maggiore è riservata alla sola ipotesi in cui l'adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso.
Secondo l'Agenzia, gli studi professionali non potranno invocare la non punibilità per cause di forza maggiore visto che gli adempimenti possono esser fatti dagli stessi contribuenti.
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