Professionisti, conferimento incarico anche per fatti concludenti

Pubblicato il 27 settembre 2021

Sono state definitivamente accolte le ragioni di un professionista, un ingegnere, che aveva adito le vie giudiziarie al fine di vedersi riconoscere il saldo del compenso per la prestazione d’opera professionale prestata in favore di un privato, consistita nella redazione del progetto di un piano di lottizzazione.

Prestazione d’opera professionale: mandato conferito in qualsiasi forma idonea

Nel respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, la Corte d’appello aveva ricordato che l’incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell’attività del professionista e che lo scambio del consenso tra le parti in merito al conferimento dell’incarico medesimo e alla relativa accettazione può intervenire anche per “facta concludentia”, oltre che per testi e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.

Ciò posto, aveva ritenuto che i documenti prodotti dall’ingegnere – ossia la richiesta di approvazione dello stralcio della lottizzazione e la convenzione urbanistica per l’attuazione del piano – dimostravano sia il coinvolgimento del professionista nella predisposizione dei progetti sia la conoscenza da parte del committente di tale coinvolgimento.

Inoltre, il professionista aveva allegato anche numerose tavole richieste per l’approvazione del piano, firmate da lui come progettista e controfirmate dai lottizzanti richiedenti, tra i quali anche il soggetto ingiunto.

Tutti elementi, questi, che secondo la Corte di gravame erano indicativi di un conferimento di mandato professionale per fatti concludenti: non vi era dubbio che tra le parti fosse stato stipulato un contratto d’opera professionale, con il conferimento all’ingegnere dell’incarico di curare, per le sue competenze, il piano di lottizzazione nell’area di proprietà dell’opponente.

Quest’ultimo si era rivolto agli Ermellini, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2230 e seguenti del Codice civile e dei principi di diritto previsti in materia di conferimento di incarico ai professionisti.

Valutazione risultanze istruttorie riservata al giudice di merito

Attraverso tali deduzioni, tuttavia, lo stesso aveva finito per sollecitare i giudici di legittimità ad un inammissibile riesame delle prove raccolte nel corso del giudizio.

La valutazione delle risultanze istruttorie - ha ricordato la Suprema corte nel testo dell'ordinanza n. 25941 del 24 settembre 2021 - costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

In definitiva, le doglianze del ricorrente sono state giudicate inammissibili, avendo, la Corte territoriale, illustrato in modo logico e coerente le ragioni per le quali era pervenuta al proprio convincimento.

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