Nelle compensazioni dei crediti Iva dei clienti per importi superiori ai 15.000 euro, il Decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n. 102/2009) ha stabilito l’obbligo del visto di conformità per i professionisti che effettuano le suddette operazioni. Per l’apposizione viene richiesta, al commercialista o al consulente del lavoro autorizzati, una polizza di assicurazione obbligatoria che prevede la non opponibilità a terzi della franchigia, i 5 anni di garanzia postuma e un massimale che sia dedicato esclusivamente all’attività di apposizione dei visti.
Sull’argomento, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con alcuni documenti di prassi proprio a volere regolarizzare al meglio l’iter procedurale. Nella circolare n. 57/E/2009 si stabilisce che l'apposizione dei visti potrà avvenire solo dopo l'iscrizione del professionista nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. A tal fine, anche i professionisti che avevano stipulato, precedentemente all’entrata in vigore di tale norma, polizze assicurative, saranno costretti a rivedere i propri contratti e a richiedere una integrazione che citi esplicitamente i nuovi adempimenti da assolvere in base al Decreto legge n. 78/2009. Chiaramente, la richiesta di una integrazione della polizza assicurativa per il professionista vuol dire anche un incremento del premio da pagare, con una oscillazione che va da un minimo del 10% fino al 30%, sempre con previsione di un sovrappremio minimo che oscilla dai 200 ai 400 euro.
Si tratta, cioè, della richiesta di un completamento dei rischi assicurabili che avviene a titolo oneroso e che nel caso specifico dell’apposizione del visto di conformità deve tener conto dei tre requisiti sopraccitati:
- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati;
- la polizza deve contemplare una clausola di “postuma quinquennale”, ossia deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;
- il contratto non deve contenere franchigie o scoperti perché non garantiscono la totale copertura dei danni subiti dal contribuente, a meno che la società assicuratrice non si impegni espressamente a risarcire integralmente il terzo danneggiato.
Nel caso di professionisti che operano all’interno di studi associati, la polizza di cui si può beneficiare è quella che copre i rischi professionali dell’intero studio, purchè vi sia una clausola che specifichi la copertura personale di ciascun associato e venga pagato un sovrapremio per ogni professionista abilitato. Dunque, le polizze professionali diventano sempre più accurate e in grado di coprire i professionisti che le stipulano da ogni rischio gli stessi possano incorrere nello svolgimento della propria attività professionale. I rischi coperti da garanzia sono solitamente quelli derivanti da responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza a seguito di violazione di doveri professionali per errori od omissioni. Va naturalmente previsto che la polizza copra tutti i danni di natura fiscale che il professionista può cagionare al proprio assistito (multe, ammende, sanzioni). Sono, invece, escluse dalla risarcibilità le perdite collegate a smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti e denaro.
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