Professionisti, assicurazione obbligatoria per apporre il visto di conformità

Pubblicato il 04 ottobre 2010

Nelle compensazioni dei crediti Iva dei clienti per importi superiori ai 15.000 euro, il Decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n. 102/2009) ha stabilito l’obbligo del visto di conformità per i professionisti che effettuano le suddette operazioni. Per l’apposizione viene richiesta, al commercialista o al consulente del lavoro autorizzati, una polizza di assicurazione obbligatoria che prevede la non opponibilità a terzi della franchigia, i 5 anni di garanzia postuma e un massimale che sia dedicato esclusivamente all’attività di apposizione dei visti.

Sull’argomento, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con alcuni documenti di prassi proprio a volere regolarizzare al meglio l’iter procedurale. Nella circolare n. 57/E/2009 si stabilisce che l'apposizione dei visti potrà avvenire solo dopo l'iscrizione del professionista nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. A tal fine, anche i professionisti che avevano stipulato, precedentemente all’entrata in vigore di tale norma, polizze assicurative, saranno costretti a rivedere i propri contratti e a richiedere una integrazione che citi esplicitamente i nuovi adempimenti da assolvere in base al Decreto legge n. 78/2009. Chiaramente, la richiesta di una integrazione della polizza assicurativa per il professionista vuol dire anche un incremento del premio da pagare, con una oscillazione che va da un minimo del 10% fino al 30%, sempre con previsione di un sovrappremio minimo che oscilla dai 200 ai 400 euro.

Si tratta, cioè, della richiesta di un completamento dei rischi assicurabili che avviene a titolo oneroso e che nel caso specifico dell’apposizione del visto di conformità deve tener conto dei tre requisiti sopraccitati:

- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati;

-  la polizza deve contemplare una clausola di “postuma quinquennale”, ossia deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;

- il contratto non deve contenere franchigie o scoperti perché non garantiscono la totale copertura dei danni subiti dal contribuente, a meno che la società assicuratrice non si impegni espressamente a risarcire integralmente il terzo danneggiato.

Nel caso di professionisti che operano all’interno di studi associati, la polizza di cui si può beneficiare è quella che copre i rischi professionali dell’intero studio, purchè vi sia una clausola che specifichi la copertura personale di ciascun associato e venga pagato un sovrapremio per ogni professionista abilitato. Dunque, le polizze professionali diventano sempre più accurate e in grado di coprire i professionisti che le stipulano da ogni rischio gli stessi possano incorrere nello svolgimento della propria attività professionale. I rischi coperti da garanzia sono solitamente quelli derivanti da responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza a seguito di violazione di doveri professionali per errori od omissioni. Va naturalmente previsto che la polizza copra tutti i danni di natura fiscale che il professionista può cagionare al proprio assistito (multe, ammende, sanzioni). Sono, invece, escluse dalla risarcibilità le perdite collegate a smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti e denaro.

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