E’ stato pubblicato nella G.U. n. 256 del 2 novembre 2022 il decreto del Ministero del lavoro del 2 settembre 2022, in tema di mantenimento dell’iscrizione alla Cassa di appartenenza da parte dei professionisti assunti a termine dalla P.A.
I professionisti in oggetto, lavoratori dipendenti a tutti gli effetti ed iscritti all'INPS - Gestione ex INPDAP, devono comunicare all’Ente di diritto privato di appartenenza nei trenta giorni successivi l'assunzione la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo Ente.
In caso di opzione di non mantenimento, l’Ente sospende l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa fino a conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro nella P.A. non è quindi dovuto all'Ente alcun contributo previdenziale o assistenziale soggettivo o integrativo, ad eccezione dei contributi eventualmente dovuti per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza.
Una volta terminato il periodo di lavoro presso la pubblica amministrazione, l’interessato può effettuare il ricongiungimento presso l’Ente del periodo assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP.
Se, invece, il professionista opta per il mantenimento dell'iscrizione all'Ente di appartenenza, quest’ultimo mantiene attiva la relativa posizione assicurativa, continuando ad essere quindi dovuta la contribuzione soggettiva ed integrativa minima e quella per la copertura delle altre prestazioni assistenziali ma non quella per l'indennità di maternità, assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, i professionisti già assunti dalle P.A. devono comunicare via PEC all'ente previdenziale di appartenenza la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato; se nell’ordinamento di quest’ultimo è già contemplata la possibilità per il professionista di versare all’Ente i contributi previdenziali relativi all'attività come dipendente, e il professionista scelga in tal senso, si applica la regolamentazione contributiva già in vigore per i professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all'ente previdenziale di diritto privato.
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