Professionista sindaco Redditi scissi per Irap

Pubblicato il 18 ottobre 2016

La Corte di cassazione ha cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto il rimborso per l'intero importo dell’Irap versata da uno studio associato di commercialisti.

Questo, nonostante la richiesta di restituzione avanzata dallo studio avesse riguardato esclusivamente l’attività di sindaco di società di capitali svolta da un professionista dello studio medesimo, sull’assunto della sussistenza di una scissione del reddito fra l'attività professionale e quella, appunto, di sindaco.

No a rimborso integrale Irap

I giudici di legittimità – ordinanza n. 20975 del 17 ottobre 2016 – hanno, in particolare, accolto le doglianze sollevate dall’Agenzia delle entrate, ritenendole fondate.

E difatti, la Commissione tributari regionale, “pur dando atto che i contribuenti insistevano per la scissione del reddito prodotto tra quello derivante da attività di commercialista, frutto anche della struttura di servizi collegata, e quella derivante dallo svolgimento dell’attività di sindaco, e rilevando la carenza del presupposto impositivo Irap per il solo reddito generato dall’attività di sindaco di società di capitali”, aveva accolto la domanda proposta avente ad oggetto il rimborso dei soli compensi relativi all’attività di sindaco, dichiarando però dovuto il rimborso Irap per l’intero importo.

Non obiettando rispetto alle affermazioni sulla scindibilità del reddito, quindi, la Suprema corte ha esclusivamente rilevato l’esistenza, nella decisione impugnata, di una non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la Ctr, nell’accogliere la domanda di rimborso proposta dai contribuenti e relativa alle sole prestazioni per l’attività nei collegi sindacali, aveva, in realtà, accolto la domanda di restituzione per l’intero importo dell'imposta versata.

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