Professionista come consumatore se la lite riguarda un contratto estraneo alla attività professionale

Pubblicato il 25 gennaio 2014

Con ordinanza n. 1464 del 24 gennaio 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad un regolamento di competenza sollevato da un ingegnere nell'ambito di una controversia tra lo stesso ed il proprio legale al fine di sentir accertare la responsabilità professionale di quest'ultimo.

In particolare, il Tribunale dallo stesso adito aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale aderendo alle argomentazioni prospettate dalla controparte secondo cui era da escludere che all'ingegnere potesse essere attribuita la qualifica di consumatore in quanto la causa con riferimento alla quale il ricorrente aveva chiesto di essere risarcito concerneva un prestito che non era di carattere personale. Lo stesso ingegnere, dunque, doveva essere considerato alla stregua di professionista e non di consumatore.

Diversa l'interpretazione resa dai giudici di legittimità secondo i quali, nella vicenda in esame, era da tenere presente che il ruolo da professionista era quello ricoperto dall'avvocato mentre per contro l'ingegnere, legato al primo da un contratto di prestazione d'opera, avrebbe dovuto essere considerato consumatore e beneficiare, conseguentemente, della disciplina del Codice del consumo, compresa la competenza territoriale del foro del consumatore. Ai sensi di disciplina dettata dal citato Codice, infatti, è da ritenere consumatore la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, "conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività".

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