Il presupposto dell’Imposta sul reddito delle attività produttive è l’esercizio, nel territorio della Regione, di un’attività autonomamente organizzata, la cui base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta. E’, in sostanza, il precetto che racchiude l’articolo 4 del dlgs 446/97. All’imposta sottostanno tutti i soggetti, indipendentemente da forma giuridica, tipo di attività e destinazione di beni o servizi prodotti.
Tuttavia, sostiene la Consulta in sentenza 156/01, nelle attività professionali non è sempre riscontrabile un’autonoma organizzazione. Perciò, aggiunge la pronuncia di Ctr Bolzano n. 2 del 2008, non pagherà il tributo locale un dottore commercialista che eserciti la propria attività presso terzi avvalendosi di struttura organizzativa che fa capo ad altro professionista.
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