Professioni: nuove regole previa valutazione di proporzionalità

Pubblicato il 07 ottobre 2020

Durante il Consiglio dei ministri del 5 ottobre è stato approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo attuativo della direttiva 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Si tratta della direttiva volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

Le relative disposizioni disciplinano in maniera omogenea e chiara le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare:

Questo nel caso di regolamentazioni che limitino l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo o prima della modifica di quelle esistenti.

Le disposizioni del decreto non si applicano, tuttavia, alle ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o più atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell’Unione europea.

Valutazioni di proporzionalità effettuate da organo indipendente

Le valutazioni di proporzionalità, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità, dovranno essere svolte da un organo indipendente, nella specie, dall’Antitrust.

I soggetti regolatori – ossia tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative generali sull’accesso a professioni regolamentate o sul loro esercizio – dovranno provvedere alla preventiva valutazione di proporzionalità ai sensi del predetto decreto, “nell’ambito dell’analisi dell’impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell’istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni limitative o modificative di quelle esistenti”.

Il testo del decreto legislativo di recepimento tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti Commissioni parlamentari.

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