Produzione documentale sanata in secondo grado

Pubblicato il 07 settembre 2013 Nel testo della sentenza n. 20523 depositata il 6 settembre 2013, la Corte di cassazione ha espressamente ricordato come, anche nei processi di natura tributaria, la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 152 del Codice di procedura civile.

Sempre nell'ambito del contenzioso tributario, tuttavia – continua la Sezione tributaria della Cassazione – il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'articolo 32 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 ed in forma analoga dall'articolo 87 delle disposizioni d'attuazione al Codice di procedura civile.

Ove poi il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, “si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus ZES Unica in GU: a chi e quando spetta

10/03/2025

Reato di falso in bilancio

10/03/2025

Indennità di disoccupazione agricola: domanda all'INPS entro il 31 marzo

10/03/2025

Rappresentante lavoratori sicurezza: nominativo da comunicare all'INAIL

10/03/2025

Terzo settore, dalla Ue l’ok alla rivoluzione fiscale

10/03/2025

Bonus Transizione 4.0: obbligo doppia comunicazione per ordini prenotati prima del 30 marzo 2024

10/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy