Le Sezioni unite penali della Cassazione, nel testo della sentenza n. 8388 depositata ieri, hanno sancito la validità dell'istanza inoltrata da un semplice sostituto per la custodia cautelare degli indagati senza la firma del capo della Procura. Per le Sezioni, “l'assenso scritto del procuratore della repubblica, previsto dall'articolo 3, comma 2 del dlgs 106 del 2006, non configura come condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento, né di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice”; ciò che va privilegiato, in ogni caso, è “il funzionamento degli uffici”. Con la sentenza viene chiarito che, una norma di natura ordinamentale, come l'articolo 3 del dlgs 106/06, in assenza di una specifica disposizione del Codice di procedura penale, non può avere effetti nel processo; la trasgressione di tale misura, di carattere organizzativo, potrà eventualmente dare luogo a responsabilità disciplinare senza però compromettere l'elenco delle cause di inammissibilità e nullità contenute tassativamente nel codice.
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