Nel dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione, la Suprema corte ha condannato il difensore della parte soccombente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. Queste, per come comprensive dei compensi, delle spese forfettarie e degli esborsi ed accessori di legge nonchè del raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Il tutto nell’ambito di un giudizio in cui è stato rilevato il difetto di una valida procura rilasciata al difensore del ricorrente principale.
Nella specie, la procura del ricorso era su un foglio aggiunto al medesimo e conteneva espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità, essendovi il riferimento ad ogni fase e grado, alla possibilità di deferire e riferire giuramento nonché alla chiamata di terzi in causa, alla riassunzione e alla proposizione dell’appello.
Nel testo dell'ordinanza n. 18283 del 3 settembre 2020, la Sesta sezione civile della Corte di cassazione ha ricordato come nelle ipotesi di ricorso dichiarato inammissibile per difetto di valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002.
Ne discende che, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui, e non sulla parte, grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio del contributo unificato.
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