La Corte di cassazione è di recente intervenuta in tema di validità della procura alle liti, rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata.
Con sentenza n. 17713 del 2 luglio 2019, ha ricordato che, anche se per la validità della detta procura si debba rinviare alla lex loci, ovvero ai requisiti di forma prescritti dalla legge applicabile nel luogo del suo rilascio, occorre, per la relativa utilizzabilità in Italia, che in essa siano presenti le caratteristiche essenziali richieste dalla legge italiana.
Secondo la Corte di legittimità, è infatti necessario che il diritto straniero non sia in contrasto con alcuni istituti fondamentali dell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
E’ necessario, ossia, che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore.
Sulla base di questi assunti, la Suprema corte ha confermato la decisione di merito con cui era stato dichiarato inefficace un atto di vendita, in considerazione dell’inutilizzabilità, in giudizio, di una procura a vendere autenticata da un notaio della Pennsylvania, priva dell’accertamento dell’identità del firmatario.
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