E’ da escludere che una procura alle liti conferita all’avvocato difensore con l'utilizzo di formule ampie e generiche, consenta a quest'ultimo di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazioni, confessioni, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio.
Lo ha evidenziato la Corte di cassazione con riferimento ad una procura speciale in cui il legale era stato genericamente incaricato di rappresentare e difendere la parte nel giudizio innanzi a Corte di Cassazione al fine di proporre ricorso per la cassazione di una sentenza, utilizzando l’espressione “Conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge”.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso successivamente depositata dal difensore in forza di questa procura, è stata ritenuta dalla Suprema corte – ordinanza n. 19907 del 27 luglio 2018 – “sprovvista dei requisiti di cui all'art. 390, 2° co., c.p.c.” e, come tale non idonea a produrre l'effetto dell'estinzione del processo.
Per contro, è stata considerata come idonea a rivelare il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso e a determinare così la cessazione della materia del contendere.
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