Procreazione assistita Regolamento consenso

Pubblicato il 20 febbraio 2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2017 – il Decreto n. 265 del 28 dicembre 2016, recante il Regolamento sulle norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione della Legge n. 40/2004, art. 6 comma 3, che entrerà in vigore il 4 marzo 2017.

Informazioni preliminari al consenso

Ai sensi del presente Decreto, le strutture autorizzate ad offrire trattamenti di procreazione medicalmente assistita (Pma), sono tenute a fornire ai richiedenti, per il tramite dei propri medici, in maniera chiara ed esaustiva e nel corso di uno o più colloqui, gli elementi minimi di conoscenza ai fini della formazione e sottoscrizione del consenso informato.

Si annoverano, tra le necessarie comunicazioni preliminari (ex art. 1 comma 1 Decreto):

  1. la possibilità di ricorrere, in alternativa alla Pma, agli strumenti offerti dalla Legge in tema di affidamento ed adozione;
  2. la disciplina giuridica della Pma, con specifico riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche, nonché alle conseguenze giuridiche per l’uomo, per la donna e per il nascituro;
  3. i problemi bioetici conseguenti all’applicazione delle tecniche;
  4. le diverse tecniche impiegabili (tra cui quella eterologa), nonché le procedure e le fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività;
  5. l’impegno dovuto dai richiedenti con riguardo ai tempi di realizzazione, all’eventuale terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti da esperire;
  6. gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
  7. le probabilità di successo delle diverse tecniche indicate, espressa come possibilità di nascita di un bambino vivo;
  8. in caso di tecnica eterologa, la volontarietà e gratuità della donazione di gameti, nonché la non rivelabilità dell’identità del o dei riceventi al donatore o alla sua famiglia, e viceversa;
  9. i possibili effetti psicologici per i singoli richiedenti, per la coppia e per il nato, soprattutto in caso di Pma eterologa;
  10. la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell’ovulo;
  11. la possibilità, da parte del medico responsabile, di non procedere alla Pma, esclusivamente per motivi di ordine medico – sanitario;
  12. i costi economici totali della procedura adottata;
  13. l’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti.

Dichiarazione di consenso

La volontà di procedere ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita è espressa in apposita dichiarazione sottoscritta in duplice esemplare dai richiedenti e dal medico responsabile; di cui una copia è consegnata agli stessi richiedenti, l’altra è trattenuta dalla struttura che provvede alla sua custodia nel tempo.

E’ infine allegato al presente Decreto, uno schema – tipo contenente tutti gli elementi necessari della dichiarazione in esame.

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