di cassazione, con la sentenza n. 18821 del 30 agosto 2006, stabilisce che nel processo tributario il difensore può riproporre un secondo appello se rileva un vizio procedurale che può compromettere l’ammissibilità del primo. Il secondo appello deve essere presentato prima della notifica declaratoria di inammissibilità del primo gravame e nel rispetto dei termini d’impugnazione (Dlgs 546/92). Così viene esteso il principio del rito ordinario, dettato dall’articolo 358 del Codice di procedura civile, al processo tributario regolato dall’articolo 60 del Dlgs 546/92.
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