Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 2/DF dell'11 maggio 2016 del dipartimento Finanze – direzione Giustizia tributaria, fornisce le linee guida sulle modalità di accesso e di utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per l'attuazione del Processo Tributario Telematico (DM n. 163 del 23 dicembre 2013).
Si ricorda che dal 1° dicembre 2015 nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT.
Entro l'anno, altre sei Regioni dovrebbero adottare tale procedura telematica.
Nella circolare ministeriale 2/DF è precisato che una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la Pec, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.
Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile mediante il servizio del «Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.
L'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria, selezionando la voce “processo tributario telematico”.
I documenti destinati alla conservazione dovranno essere creati secondo le indicazioni fornite con il DPCM 13 novembre 2014 (Allegato 2). Il ricorso e ogni altro atto processuale, una volta formato, dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
In questa prima fase di attuazione del PTT vale, però, il principio della facoltà e non dell'obbligo del deposito telematico (online) degli atti processuali.
Quello che chiariscono le linee guida ministeriali è che:
- se una parte, sia ricorrente che resistente, sceglie il rito telematico nel procedimento di primo grado, è obbligata a proseguire con tale modalità anche in appello;
- se il ricorrente instaura la causa notificando e depositando i documenti cartacei con le modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, raccomandata a/r o consegna a sportello), la controparte può sempre decidere di avvalersi del rito telematico per il deposito delle controdeduzioni e dei relativi allegati, senza inficiare la validità del recapito;
- effettuato l'accesso all'applicativo Ptt, le parti possono gestire ogni rapporto con le Commissioni tributarie via web;
- la presenza fisica presso Ctp e Ctr da parte dei professionisti e dei funzionari degli enti è perciò limitata alle sole udienze.
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