Processo telematico tributario Linee guida

Pubblicato il 13 maggio 2016

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 2/DF dell'11 maggio 2016 del dipartimento Finanze – direzione Giustizia tributaria, fornisce le linee guida sulle modalità di accesso e di utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per l'attuazione del Processo Tributario Telematico (DM n. 163 del 23 dicembre 2013).

Regioni già attive

Si ricorda che dal 1° dicembre 2015 nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT.

Entro l'anno, altre sei Regioni dovrebbero adottare tale procedura telematica.

Come funziona il PTT

Nella circolare ministeriale 2/DF è precisato che una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la Pec, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.

Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile mediante il servizio del «Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

L'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria, selezionando la voce “processo tributario telematico”.

I documenti destinati alla conservazione dovranno essere creati secondo le indicazioni fornite con il DPCM 13 novembre 2014 (Allegato 2). Il ricorso e ogni altro atto processuale, una volta formato, dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Facoltà del deposito telematico

In questa prima fase di attuazione del PTT vale, però, il principio della facoltà e non dell'obbligo del deposito telematico (online) degli atti processuali.

Quello che chiariscono le linee guida ministeriali è che:

- se una parte, sia ricorrente che resistente, sceglie il rito telematico nel procedimento di primo grado, è obbligata a proseguire con tale modalità anche in appello;

- se il ricorrente instaura la causa notificando e depositando i documenti cartacei con le modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, raccomandata a/r o consegna a sportello), la controparte può sempre decidere di avvalersi del rito telematico per il deposito delle controdeduzioni e dei relativi allegati, senza inficiare la validità del recapito;

- effettuato l'accesso all'applicativo Ptt, le parti possono gestire ogni rapporto con le Commissioni tributarie via web;

- la presenza fisica presso Ctp e Ctr da parte dei professionisti e dei funzionari degli enti è perciò limitata alle sole udienze.

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