Processo telematico, nuova circolare da Via Arenula

Pubblicato il 26 ottobre 2015

Nuova circolare sugli adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico (PCT).

Il ministero della Giustizia ha emanato un elaborato del 23 ottobre 2015 che aggiorna e sostituisce le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014, allo scopo di favorire una facile consultazione delle relative disposizioni.

Copia informale, prassi e non imposizione

Il testo, tra le altre novità, introduce chiarimenti per quel che riguarda la copia informale dell’atto o documento depositati telematicamente.

Viene precisato come la messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisca soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione”.

Tale prassi – si evidenzia - libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, “costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta”, tanto che le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale.

In ogni caso, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di “file” di grandi dimensioni.

Contributo unificato e passaggio al registro pertinente

La circolare interviene a fornire chiarimenti per quel che riguarda l’ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all’interno dello stesso ufficio, ipotesi per la quale il sistema informatico non consente, allo stato, il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro.

Nel dettaglio, viene spiegato che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo, ma soltanto l’eventuale integrazione dello stesso che consegua alla diversità del rito.

Ingiunzione di pagamento europea anche in forma cartacea

Per quel che riguarda il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il ministero ricorda che, alla luce dell’articolo 7, del regolamento n. 1896/2006, rimane necessaria la previsione della facoltà di deposito anche cartaceo dell’istanza, “al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall’art. 24 del regolamento”.

Registri di cancelleria con dati completi

Viene, infine, raccomandato alle cancellerie l'inserimento nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti.

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