E’ utilizzabile nel processo penale il filmato acquisito dal sistema di sorveglianza, ancorché conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di privacy.
La tutela accordata dalla legge alla riservatezza, difatti, non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio. In specie, dinanzi ad esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale, essendosi affermato che tali esigenze possono essere conseguite anche mediante videoriprese effettuate con telecamere all'interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo più efficace a beneficio del patrimonio aziendale.
Il divieto posto dallo Stato dei Lavoratori, infatti, riguarda il diritto di riservatezza dei lavoratori e non può estendersi sino ad impedire i controlli difensivi del patrimonio aziendale. D’altra parte, in tal caso, non si prospetta alcuna intrusione nella dimora privata o nel domicilio della persona sorvegliata.
Così ha statuito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 43414 del 13 ottobre 2016, confermando la condanna di alcuni imputati in ordine al reato di ricettazione.
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