Processo civile telematico, le principali pronunce della Cassazione

Pubblicato il 21 febbraio 2019

Notifiche telematiche in proprio, comunicazioni e notificazioni di cancelleria, domicilio digitale, atto processuale in forma di documento informatico.

Sono queste le sezioni in cui è suddivisa una rassegna tematica pubblicata dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione, riferita alla giurisprudenza di legittimità in tema di Processo civile telematico (PCT).

La rassegna, divulgata sul sito istituzionale della Suprema corte il 19 febbraio 2019, è aggiornata con le decisioni pubblicate al 31 dicembre 2018.

Orientamenti sulle principali questioni

La disamina prende le mosse dalla considerazione delle diverse questioni pregiudiziali circa la regolare instaurazione del contraddittorio, emerse a seguito della rapida diffusione del Processo civile telematico.

Questioni che hanno riguardato, ad esempio, le notificazioni a mezzo PEC, la rituale costituzione in giudizio, il deposito telematico o cartaceo degli atti, il rispetto delle specifiche tecniche prescritte.

La Cassazione, in questo contesto, è stata chiamata, sempre più di frequente, a pronunciarsi sulla normativa “speciale del PCT.

Da qui – si legge nelle premesse della rassegna – il compito di verificare, volta per volta, il rispetto delle disposizioni speciali “al fine di valutare la ritualità dell'atto, in coerenza con i principi propri del giudizio di legittimità”.

Lo scritto vale quindi come “agile contributo” di orientamento, sulle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità.

Notifiche telematiche via PEC

Per quanto riguarda le notifiche telematiche effettuate in proprio, viene ricordato, in primo luogo, l'orientamento che ha affermato la nullità delle notifiche eseguite prima della data del 15 maggio 2014 (ovvero di entrata in vigore della normativa regolamentare delegata) salvo il raggiungimento dello scopo.

Sulla verifica di ritualità della notifica telematica, la rassegna ha rammentato, in linea generale, come la Corte abbia fatto ampio ricorso al principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, giungendo alla declaratoria di nullità o invalidità della notifica eseguita in difformità rispetto allo schema legale nelle sole ipotesi di “compromessa esplicazione del diritto di difesa”.

In proposito, la principale decisione sul tema – viene ricordato – è stata la sentenza a Sezioni Unite n. 7665/2016 secondo la quale “L'Irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale”.

Nei caso, poi, in cui la Suprema corte non abbia potuto applicare detto principio, la stessa ha dichiarato l'invalidità della notifica, ricorrendo anche alla categoria dell'inesistenza della notifica.

Per quanto concerne, inoltre, il momento di perfezionamento della notifica e la tempestività dell'impugnazione, vengono ricordate le pronunce con cui è stata esclusa l'applicazione del principio di scissione tra posizione del notificante e del destinatario e con cui è stata dichiarata tardiva la notifica del ricorso per cassazione eseguita dopo le ore 21 del giorno di scadenza.

Sulla prova della notifica telematica, viene fatto riferimento alle decisioni con cui alla ricevuta di avvenuta consegna è stata riconosciuta la valenza di documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico sia pervenuto nella casella di PEC del destinatario.

Questo, tuttavia, senza che si possa affermare quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.

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