Processo breve: no all’equa riparazione se la parte non presenta una richiesta di sollecito

Pubblicato il 13 novembre 2009

Come annunciato il ddl contenente le regole per accorciare la durata dei processi, composto da 3 articoli, è stato presentato nella giornata di ieri all’aula del Senato.

Il provvedimento prevede tra l'altro che la prescrizione scatti dopo due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero per i processi in corso in primo grado e per reati “inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione”; per l’appello scatterà dalla pronuncia della sentenza di primo grado e in cassazione dal verdetto di secondo grado. L’imputato può non avvalersi di tali disposizioni formulando una propria dichiarazione in udienza.

Per evitare di oltrepassare i termini fissati, il Ddl impone alla parte di adoperarsi, pena il divieto di intentare la causa per l’equa riparazione, presentando sei mesi prima della scadenza dei termini una richiesta al giudice perché il giudizio venga definito in tempi brevi. Dopo tale sollecito il processo avrà diritto ad una corsia preferenziale per la sua trattazione: nei processi penali si applicherà la disciplina dei procedimenti per gli imputati in stato di custodia cautelare mentre per i processi amministrativi e contabili l’udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni.

Molte sono le esclusioni oggettive prevedendo che tali disposizioni non avranno effetto nei confronti dei seguenti reati: associazione per delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, circonvenzione di incapaci, violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, reati concernenti la disciplina dell'immigrazione, traffico illecito di rifiuti.

Soggettivamente è prevista l’esclusione dell’operatività delle suddette norme per i recidivi ed i delinquenti abituali o professionali.

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