La sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento cautelare.
E’ quanto ricordato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nell’ordinanza n. 798 del 13 dicembre 2019.
La Cga, in particolare, ha dichiarato irricevibile un appello che era stato presentato contro un'ordinanza cautelare, pubblicata il 6 luglio 2019.
L’atto di appello era stato notificato il 7 ottobre 2019 e, quindi, doveva ritenersi tardivo.
Posto - si legge nella decisione - che, ex art. 62, comma 1, c.p.a., il termine per appellare le ordinanze cautelari non notificate è di sessanta giorni dalla pubblicazione e che, ex art. 54, comma 3, dello stesso codice la sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento cautelare, l’atto di gravame di specie era da considerare irricevibile per tardività.
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