A partire dal 1° luglio 2016 il processo amministrativo diventerà digitale.
Da tale data, infatti, saranno applicabili le nuove regole tecnico-operative contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 16 febbraio 2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), in Gazzetta il 21 marzo 2016.
I procedimenti instaurati davanti ai Tar o al Consiglio di stato dovranno, pertanto, seguire queste nuove disposizioni per quel che riguarda, tra gli altri aspetti, la redazione e il deposito degli atti del processo, la creazione del fascicolo telematico, le notificazioni e le comunicazioni.
Al provvedimento è unito un apposito allegato - allegato A) - contenente la disciplina delle specifiche tecniche per l'esecuzione del regolamento medesimo.
A seguire, un compendio dei principali incombenti relativi alla nuova procedura telematica.
Il primo aspetto su cui ci si sofferma attiene alla previsione secondo cui il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo amministrativo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, dovranno essere redatti in formato di documento informatico, sottoscritto con firma digitale conformemente ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD (“Codice dell'amministrazione digitale” di cui al Decreto legislativo n. 82/2005).
Nel dettaglio, gli specifici formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo sono espressamente individuati nelle regole tecniche per l'esecuzione del regolamento, disciplinate nel citato allegato A).
Così, fermo restando che i parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA (Sistema informativo della giustizia amministrativa), viene sancito che, allo stato, l’atto del processo in forma di documento informatico potrà essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
I formati indicati non dovranno contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
Per quel che concerne i documenti allegati e la procura alle liti, questi potranno essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
Con specifico riferimento alla procura alle liti, viene prescritto che la medesima dovrà essere autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
Se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore dovrà procedere al deposito telematico della copia per immagine della medesima su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
Così, la procura si considererà apposta in calce all'atto di riferimento:
Il deposito di questi atti, nonché degli eventuali documenti allegati, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.
Ciò, salvo i casi:
Il citato deposito, effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), verrà considerato “tempestivo” quando entro le ore 24 del giorno di scadenza venga generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine.
Nei casi in cui si preveda la possibilità di deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche dovrà avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito telematico degli atti del processo sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.
Nelle specifiche tecniche del provvedimento di cui all’allegato A) citato, viene prescritto che il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati andrà effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
Parimenti, il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati dovrà avvenire utilizzando altro modulo ad hoc, denominato ModuloDepositoAtto, sempre scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui dovrà essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del deposito del ricorso introduttivo.
Il deposito si effettuerà per tramite di PEC: l’invio dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte verrà effettuato dalla casella PEC individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale.
Con specifico riferimento alla PEC del difensore e degli altri soggetti abilitati all'utilizzo della medesima a fini processuali, viene prescritto che devono essere utilizzati servizi di gestori che:
Nelle ipotesi, poi, in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito degli atti per tramite di PEC, come attestato dal messaggio di “mancato deposito”, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, sarà consentito il caricamento diretto degli atti da depositare attraverso il Sito Istituzionale (upload) secondo apposite modalità indicate nelle specifiche tecniche dell’elaborato.
Il fascicolo informatico verrà a costituire il fascicolo d'ufficio e racchiuderà tutte le informazioni e i dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti in formato digitale.
L'accesso al detto fascicolo sarà consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante, agli esperti ed ausiliari del Giudice nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa, ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico saranno resi accessibili per tramite del portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa.
Per quanto riguarda le comunicazioni di segreteria, viene sancito che le medesime verranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi.
Per l'Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni verranno effettuate attraverso canale sicuro (articolo 47, comma 1, del CAD).
Le medesime comunicazioni saranno effettuate a mezzo PEC anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi di riferimento.
I difensori avranno la facoltà di eseguire la notificazione a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di posta certificata risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio saranno invece eseguite avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle pubbliche amministrazioni.
Se la notificazione non viene eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notifica dovrà poi essere depositata nel fascicolo informatico.
In particolare, viene sancito che qualora l'atto di parte venga notificato con modalità cartacea, il relativo deposito in giudizio dovrà essere comunque effettuato con modalità telematiche.
In via sperimentale, le disposizioni illustrate saranno già operative, a partire dal 5 aprile 2016 (data di entrata in vigore del DPCM n. 40/2016), presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana.
In ogni caso, viene specificato che nella fase della sperimentazione continueranno ad essere applicate le previgenti norme in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.
Quadro Normativo |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 16 febbraio 2016 Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (CAD) Allegato 1 al Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (CPA) Regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933 |
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