Procedure selettive. Pubblicazioni di più autori, punteggio paritario

Pubblicato il 20 giugno 2017

Nella procedura selettiva indetta dall'Università per l’assunzione di ricercatori, è corretta la valutazione delle pubblicazioni collettive, ripartendo il punteggio massimo in parti uguali, da attribuire a ciascuno dei coautori dell’opera.

Equivalente e paritario l’apporto inscindibile di ognuno

Detto criterio appare a maggior ragione ragionevole, laddove non sia possibile – come nel caso in esame - determinare con esattezza le quote del lavoro scientifico riferibili in modo esclusivo a ciascuno dei coautori, giacché in tal caso l'elaborato costituisce nella sua interezza il risultato dell’apporto comune e inscindibile di tutti e, quindi, il contributo del singolo viene considerato paritetico ed equivalente a quello degli altri coautori.

Invero, sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente pari il loro contributo, e quindi, giustificato l’anzidetto criterio di attribuzione paritaria del punteggio.

E’ tutto quanto si legge nella sentenza resa dal Tar Toscana, n. 834 del 16 giugno 2017, che accoglie le ragioni di una candidata (classificatasi al terzo posto) per la selezione ed assunzione di un ricercatore universitario a tempo determinato. Lamentava la ricorrente,  in particolare, come la Commissione esaminatrice avesse utilizzato per tutti i concorrenti, tranne che per lei, il legittimo criterio di attribuzione di quota parte del punteggio massimo ai coautori delle opere collettive.

 

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