La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 20 della Legge n. 44/1999 e che prevede, a favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, la sospensione, per trecento giorni, dei termini relativi anche ai processi esecutivi.
Nel dettaglio, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che la citata disposizione, pur applicandosi ai processi di tipo collettivo come il fallimento, non lo fosse nelle procedure prefallimentari, stante la natura cognitiva e non esecutiva delle medesime.
Ed infatti – si legge nella sentenza n. 507 depositata l’11 gennaio 2017 – prima della dichiarazione di fallimento non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così, come prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale.
Ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dal citato articolo 20, comma 4.
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