Procedure e organismi ADR per la risoluzione extragiudiziale delle controversie

Pubblicato il 01 agosto 2015

Nella seduta del 31 luglio 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie che vedono coinvolti i consumatori.

Innanzitutto, viene espressamente precisato che per “procedura ADR” si intende una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, che riguardino obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione europea e consumatori ivi residenti, eseguita da un organismo di ADRAlternative Dispute Resolution.

In particolare, il decreto prevede l’istituzione, su base permanente, di detti ultimi organismi ADR, che verranno iscritti in appositi elenchi reperibili presso ciascuna autorità competente per le diverse materie, (ministero della Giustizia, ministero dello Sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia), autorità, queste, che si occuperanno della definizione del procedimento per la relativa iscrizione nonché della verifica del rispetto dei requisiti imposti di stabilità, efficienza, imparzialità, trasparenza, equità e di tendenziale non onerosità del servizio per il consumatore.

In linea generale, i procedimenti dovranno concludersi nel termine di 90 giorni e non necessiteranno dell’assistenza legale. Di tale circostanza, le parti dovranno essere puntualmente informate unitamente alla possibilità di chiedere un parere indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.

Gli organismi ADR saranno tenuti a mantenere un sito web aggiornato che fornisca un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare le domande in via telematica. Va, comunque, consentita, ove applicabile, la possibilità di utilizzare anche modalità diverse da quella telematica.

In ogni caso, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale, viene garantito al consumatore il diritto di adire il giudice competente.

Si resta in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

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