Una nuova modifica alla disciplina IVA in materia di note di variazione nelle procedure concorsuali dovrebbe arrivare con il nuovo decreto Sostegni bis, atteso in settimana in CdM.
Il provvedimento bis, secondo quanto emerge dalla bozza, prevede una modifica dell’articolo 26 del Dpr 633/72 (cosiddetto Decreto IVA), in base alla quale in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, l’emissione delle note di variazione in diminuzione può avvenire sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
Ciò varrebbe, ovviamente, solo per le procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Sostegni bis.
Di fatto, il Governo sembrerebbe disposto ad accogliere le numerose richieste avanzate finora, con il fine di tutelare i principi e i meccanismi regolatori della materia.
A seguito della modifica indicata, infatti, la disciplina passerebbe dall’attuale comma 2 al nuovo comma 3-bis, e sarebbe la seguente:
se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all’annotazione nel registro delle vendite viene meno (o se ne riduce la base imponibile) a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; in alternativa, dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della Legge fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), Legge fallimentare;
permane la possibilità di emettere la nota di variazione in caso di procedure individuali esecutive rimaste infruttuose.
Inoltre, la nuova norma definisce il momento preciso a partire dal quale il creditore è legittimato a recuperare in detrazione l’IVA versata allo Stato, ma che non è recuperata in rivalsa dal cliente inadempiente e assoggettato a procedura concorsuale. La tempistica è regolata sulla data:
della sentenza dichiarativa del fallimento;
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Un altra novità è quella che l’IVA non pagata dal debitore non grava sulla procedura concorsuale; di conseguenza, l’organo della procedura non deve procedere all’annotazione nel registro delle vendite.
Nulla cambia quando il mancato pagamento del corrispettivo è collegato ad una procedura esecutiva individuale.
In tale circostanza, per poter procedere con una variazione in diminuzione dell’IVA, il creditore dovrà attendere l’infruttuosità della procedura, ossia il verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni/crediti da pignorare, o infine se si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".