L'emissione della nota di variazione in diminuzione delle operazioni Iva, decorre dal deposito del decreto di chiusura della procedura concorsuale e non dall'annotazione dello stesso presso il registro delle imprese.
Nel caso di specie, anche se la chiusura del fallimento, dichiarata nel 2013, veniva annotata presso il registro delle imprese solamente nel 2019, i termini per l'emissione della nota di variazione sono scaduti.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 438 del 28 ottobre 2019, chiarisce che:
Il diritto alla variazione è subordinato alla "infruttuosità" delle procedure concorsuali o esecutive, condizione che si realizza, in assenza del piano di riparto finale, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.
E il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
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