Procedimento nullo se l’avviso di trattazione non è stato comunicato alla parte resistente
Pubblicato il 26 febbraio 2013
Secondo la Corte di legittimità –
ordinanza n. 4712 del 25 febbraio 2013 – anche nell’ambito del contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine dei 60 giorni di cui all’articolo 23 del Decreto legislativo n. 546/1992 non determina l’esclusione della parte stessa dal novero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dall’articolo 31, comma primo, del Decreto citato,
“salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia stata già inoltrato”.
Ne consegue che l’eventuale omissione dell’avviso di trattazione alla parte costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, determina la nullità del procedimento e della sentenza eventualmente pronunciata,
“per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio”.