Procedimenti pendenti in Cassazione ed in appello.Senza l'istanza di trattazione entro il 30 giugno si ha l'estinzione
Pubblicato il 09 gennaio 2012
Ai sensi del Decreto legge n. 212/2011, contenente
“Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 dicembre ed in vigore dal giorno successivo, per tutti i ricorsi giacenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate prima del 4 luglio 2009 ed i procedimenti civili pendenti in Corte d'appello da oltre tre anni (depositati, quindi, prima del 1° gennaio 2009), i difensori e le parti in causa dovranno presentare, a pena di estinzione dei procedimenti medesimi, un'apposita
"istanza di trattazione" con cui manifestare agli uffici giudiziari la propria volontà di proseguire il processo.
Il termine di presentazione dell'istanza è il prossimo 30 giugno 2012 ed interessa circa 500mila procedimenti civili pendenti.