Il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, nel procedimento di sorveglianza, costituisce causa di rinvio dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del Codice di procedura penale, fissata ai sensi dell'articolo 666, comma 3, richiamato dall'articolo 678, comma 1, C.p.p.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Prima sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 14785 del 3 aprile 2018.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".