Privilegio generale sui beni mobili del contribuente per le sanzioni dovute in base alle norme Irpef, Ires e Irap
Pubblicato il 15 agosto 2011
Il Decreto legge n. 98/2011, contenente la recente manovra economica, ha attribuito il privilegio generale sui beni mobili del debitore in capo ai crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute in base alle norme dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle imposte locali sui redditi.
Tale novità non riguarda, tuttavia, i tributi locali le cui relative sanzioni mantengono la natura chirografaria.
Lo stesso provvedimento, inoltre, è intervenuto con l’abrogazione dell’articolo 2771 del Codice civile, il quale attribuiva un privilegio speciale sugli immobili del contribuente, con riferimento ai crediti dello Stato per le imposte o quote d'imposta imputabili ai redditi immobiliari, non tutelati dall'articolo 2752.