Privilegio anche al credito dell’agente per rivalsa dell’IVA sulle provvigioni

Pubblicato il 04 luglio 2022

Con sentenza n. 167 del 1° luglio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell’art. 1, comma 474, della Legge n. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Questo, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione.

La Consulta ha accolto, in tali termini, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Credito dell’agente per rivalsa IVA con privilegio

Nella decisione, viene ricordato che l’art. 2751-bis cod. civ. è stato introdotto al fine di attribuire ai lavoratori subordinati, ai professionisti e ad altri lavoratori autonomi, agli agenti, ai coltivatori diretti, agli artigiani e ai soci di società ed enti cooperativi di produzione e lavoro, un privilegio generale sui beni mobili del soggetto in favore del quale avevano prestato la propria attività per determinati crediti sorti entro un certo lasso temporale.

Il numero 3) dell'articolo, in particolare, interessa il rapporto di agenzia, contemplando il privilegio sulle "provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo".

La legge di bilancio 2018 è successivamente intervenuta sul predetto articolo, prevedendo che il credito avente ad oggetto il corrispettivo del servizio del “professionista” e il credito per rivalsa dell’IVA gravante sui compensi percepiti dallo stesso abbiano lo stesso privilegio generale sui mobili.

Privilegio, quest'ultimo, che non è stato espressamente esteso anche al credito dell’agente per rivalsa dell’IVA gravante sulle provvigioni.

Da qui il vulnus denunciato dal giudice rimettente, per come riconosciuto dalla stessa Corte.

Secondo i giudici costituzionali, se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA - e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata - "analoga estensione non può non esserci per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal “piccolo” agente".

Difatti, anche quest'ultimo svolge una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia.

In tale contesto, è ingiustificato - costituendo violazione del principio di eguaglianza - che il suo credito per l’attività svolta debba correre il rischio di una possibile falcidia ove il credito per rivalsa IVA, calcolata su tali provvigioni, risulti, di fatto, insoddisfatto in mancanza di un privilegio dello stesso grado di quello che la disposizione censurata riconosce al credito per provvigioni.

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