Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok alla semplificazione proposta dall’Agid per SPID.
La nuova procedura di identificazione prospettata dall’Agid, ed ora accettata dall’Authority, non prevede più, per l’identificazione da remoto, la presenza contestuale del richiedente l’identità SPID e dell’operatore che, infatti, è coinvolto solo in un secondo momento, al fine di visionare (e ascoltare) in back-office la registrazione effettuata.
Favorevole, dunque, il “Parere all'Agid sulla bozza di determina che modifica il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e sulla bozza di determina volta a disciplinare una nuova modalità di verifica dell’identità da remoto con l’ausilio di un bonifico bancario” del 17 settembre 2020.
La nuova modalità per l’identificazione da remoto del richiedente l’identità digitale da parte del gestore dell’identità: è basata su un audio-video, disponibile su piattaforma o App gestita dal gestore dell’identità digitale nel proprio perimetro di sicurezza, con l’ausilio di un bonifico bancario.
La procedura prevede che il richiedente l’identità SPID:
Gli step successivi prevedono che:
Il Garante privacy prende favorevolmente atto:
Quanto al secondo punto il Garante rappresenta tuttavia che, affinché tale garanzia sia pienamente efficace, in caso di invio del codice attraverso App, occorre che la stessa sia installabile unicamente sul dispositivo collegato all’utenza telefonica fornita dal richiedente ai fini dell’identificazione. Ciò, al fine di garantire che l’utilizzo dell’App stessa sia nel completo controllo del richiedente e che questa sia ad esso riconducibile con certezza.
Infine, nel parere si sottolinea che la procedura prevede, inoltre, come ulteriore elemento di garanzia finalizzato ad effettuare delle verifiche immediate, che il gestore dell’identità digitale sospenda almeno il 2% delle richieste giornaliere ricevute, al fine di fare effettuare una ulteriore verifica dell’audio-video anche da parte di un secondo operatore, che trasmetterà l’esito ad AgID e al Garante, dopo 6 mesi, al fine di valutare -dopo un periodo di prima applicazione - l’efficacia di tale controllo di secondo livello.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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