Privacy: spetta al giudice decidere sulla liceità della produzione di una sentenza

Pubblicato il 19 ottobre 2010
Per il Garante della Privacy - provvedimento del 23 settembre scorso – ai sensi dell'articolo 160, comma 6, del Codice Privacy, la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale. Ne consegue la competenza del giudice adito ad esprimere la valutazione della liceità o meno dell'avvenuta produzione nel giudizio avanti al Tribunale civile di una sentenza penale contenente i dati personali giudiziari di una delle due parti. 

In particolare, l'Autority ha dichiarato non luogo a provvedere su una segnalazione pervenutagli per asserito illecito trattamento dei dati in conseguenza della presentazione, in un giudizio di licenziamento, di un sentenza penale di condanna di una delle parti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy