Privacy: spetta al giudice decidere sulla liceità della produzione di una sentenza
Pubblicato il 19 ottobre 2010
Per il Garante della Privacy - provvedimento del 23 settembre scorso – ai sensi dell'articolo 160, comma 6, del Codice Privacy, la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale. Ne consegue la competenza del giudice adito ad esprimere la valutazione della liceità o meno dell'avvenuta produzione nel giudizio avanti al Tribunale civile di una sentenza penale contenente i dati personali giudiziari di una delle due parti.
In particolare, l'Autority ha dichiarato non luogo a provvedere su una segnalazione pervenutagli per asserito illecito trattamento dei dati in conseguenza della presentazione, in un giudizio di licenziamento, di un sentenza penale di condanna di una delle parti.