Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza.
E’ quanto emerge dal vademecum “Privacy e recupero crediti” dettato dal Garante per la protezione dei dati personali e reso pubblico in aprile 2016.
L’attività di recupero crediti può essere esercitata non solo dal creditore, ma anche da terzi (designati responsabili del trattamento) in virtù di contratti di servizio.
In tale ultimo caso – specifica il Garante – il creditore dovrà comunicare agli incaricati del recupero crediti, i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti (per evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del creditore, contenente anche i dati di altri soggetti).
Sono inoltre considerate invasive e dunque illecite, le seguenti modalità di ricerca, presa di contatto e sollecitazione del debitore:
Possono infine formare oggetto di trattamento per recupero crediti – si legge ancora nel vademecum - i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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