Con provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016, il Garante per la Privacy ha ritenuto che le verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.
A seguito di una segnalazione pervenuta dai dipendenti di un Ateneo il Garante ha, infatti verificato che l'infrastruttura adottata consentiva la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete ed all'e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base all’art. 4 della Legge n. 300/1970, "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa".
Tali software – specifica il provvedimento - in effetti, non erano necessari per lo svolgimento della predetta attività ed operavano con modalità non percepibili dall'utente.
Per il Garante, l'Università avrebbe dovuto privilegiare misure graduali che rendessero assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus e, in ogni caso, si sarebbero dovute prima adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori.
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