L’Autorità garante della privacy ha accolto il ricorso di un cittadino riconoscendogli il diritto, pur se convivente, ad accedere alla documentazione clinica della compagna defunta. Il convivente aveva fatto ricorso al Garante dopo che l’ospedale gli aveva sempre negato l’accesso alle informazioni sulle cure ricevute dalla donna durante la sua degenza, sostenendo che il regolamento interno non prevede tra i soggetti legittimati ad ottenere i documenti sanitari del paziente i conviventi non considerati congiunti prossimi. Inoltre alcuni parenti della defunta non avevano rilasciato l’autorizzazione a rilasciare i documenti a terze persone.
Il garante, però, in ossequio all’art. 9, comma 3, Codice della privacy, con provvedimento del 17 settembre 2009, afferma esistere il diritto ad ottenere dati personali di persone decedute per coloro che hanno un interesse proprio, o agiscono a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. E nel caso del convivente-richiedente tale interesse era presente volendo acquisite le cartelle cliniche per poter verificare che non vi fossero, dietro la scomparsa della compagna, inadempienze mediche.
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