Precisazioni dal Tar di Bologna per quanto riguarda il principio di rotazione nell’ambito degli appalti sotto soglia comunitaria.
Con sentenza n. 993 del 20 dicembre 2019, i giudici amministrativi bolognesi hanno spiegato come, nelle ipotesi di appalti sotto soglia, siano due le possibilità in capo alla stazione appaltante: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito.
In detto contesto, è legittima la scelta della PA di optare per la soluzione di non invitare il gestore uscente.
Una tale decisione, a loro parere, non determinerebbe alcun pregiudizio per la concorrenza, posto che il principio di rotazione è teso “proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio”.
Ricordati, nella medesima decisione, anche i casi in cui non opera il principio di rotazione ai sensi delle linee guida Anac.
Tra questi sono indicate:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".