Principio di rotazione negli appalti sotto soglia

Pubblicato il 04 gennaio 2020

Precisazioni dal Tar di Bologna per quanto riguarda il principio di rotazione nell’ambito degli appalti sotto soglia comunitaria.

Con sentenza n. 993 del 20 dicembre 2019, i giudici amministrativi bolognesi hanno spiegato come, nelle ipotesi di appalti sotto soglia, siano due le possibilità in capo alla stazione appaltante: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito.

In detto contesto, è legittima la scelta della PA di optare per la soluzione di non invitare il gestore uscente.

Una tale decisione, a loro parere, non determinerebbe alcun pregiudizio per la concorrenza, posto che il principio di rotazione è teso “proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio”.

Ricordati, nella medesima decisione, anche i casi in cui non opera il principio di rotazione ai sensi delle linee guida Anac.

Tra questi sono indicate:

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