Prime osservazioni del Notariato sulle nuove figure di srl semplificata e di srl a capitale ridotto

Pubblicato il 11 aprile 2013 Lo studio del Notariato n. 221-2013/I intitolato “Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 febbraio 2013 e diffuso sul sito del Notariato il 10 aprile 2013, affronta alcune questioni che sono emerse a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e di quella della società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Tra le problematiche più delicate, i notai evidenziano quella relativa all’operatività dell’autonomia statutaria, autonomia che risulta avere meno spazio in queste due nuove figure rispetto a quello coperto nell’ambito dell’ordinaria srl.

La questione che interessa il Notariato è relativa all’individuazione del valore giuridico da riconoscere ai limiti all’autonomia statuaria previsti dalla disciplina vigente nonché “delle modalità e delle conseguenze del loro superamento”. Problematica che diventa attuale nel caso, ad esempio, in cui i soci, dopo aver costituito una società sulla base dei due nuovi modelli, intendano introdurre una regola che, sebbene incompatibile con la corrispondente disciplina, risulti tuttavia pienamente conforme con quella della società a responsabilità limitata “ordinaria”. Si dovrà, cioè, procedere alla trasformazione della società, o si potrà prevedere una modificazione dell’atto costitutivo?

Nel testo dello studio viene precisato, in particolare, come la soluzione del problema dipenda dalla qualificazione che si intenda offrire delle figure in esame, se le si contempli, cioè, come altrettanti tipi societari autonomi, o, rispettivamente, come discipline che rientrano pur sempre nell’ambito del relativo tipo.

 E secondo i notai, l’analisi della normativa, della struttura e della funzione della disciplina delle due figure induce a negare che le stesse possano essere qualificate come altrettanti tipi di società costituendo, per contro, discipline eccezionali e derogatorie, rispetto, “non già all’intero sistema di regole in cui articola la disciplina della società a responsabilità limitata”, ma esclusivamente a quella specifica disposizione, dettata dall’articolo 2463, 2° comma, n. 4, del Codice civile, che fissa il limite minimo del capitale nominale nella misura di diecimila euro. Le nuove figure, quindi, costituiscono semplici eccezioni o deroghe ad una parte della disciplina in tema di srl ordinaria.

Ne consegue che non si potrà impedire ai soci l’inserimento di regole che, per quanto incompatibili con i requisiti previsti dalle nuove norme, risultino compatibili con la srl ordinaria. Eventualmente, la conseguenza che si produrrà sarà quella di perdere, o non essere in grado di ottenere, quei particolari benefici subordinati al rispetto di determinate condizioni.
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