Prima pronuncia di Cassazione sull'abuso del processo
Pubblicato il 14 maggio 2010
In occasione della pronuncia n. 10634 del 3 maggio scorso, la Cassazione, Prima sezione civile, ha applicato il “principio dell'abuso dello strumento processuale” con riferimento a dei ricorsi presentati, attraverso il medesimo legale e con domande connesse per oggetto e
titolo, da alcuni alcuni dipendenti pubblici relativamente alla richiesta di indennizzo del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo.
Secondo i giudici di Cassazione, poiché i detti ricorsi, già riuniti nella fase di merito, non potevano essere dichiarati inammissibili stante la non illegittimità dello strumento processuale utilizzato bensì delle modalità di utilizzo dello stesso, l'onere delle spese relativo agli stessi doveva essere “valutato come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine, dovendosi eliminare gli effetti distorsivi dell’abuso”.
I ricorrenti, in definitiva, potevano sì avanzare un'unica causa con il medesimo legale per ottenere l'indennizzo delle rispettive posizioni; tuttavia, avendo posto in essere un “abuso del processo”, gli stessi avevano diritto alle spese legali come se il procedimento fosse stato unico, fin dall'inizio.