L’atto di acquisto di un’ulteriore autorimessa, attigua a quella già di proprietà, non beneficia dell'agevolazione cd. prima casa.
Lo spiega l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 66 del 20 febbraio 2020.
Non rileva la promessa di unire materialmente le unità, fondendole in Catasto per originare un’unica unità immobiliare.
L’acquisto di un secondo box collegato all’abitazione principale non può beneficiare della stessa agevolazione prima casa poiché, al momento di acquisto, l'interpellante ha già fruito, in sede di acquisto della "prima", di una pertinenza classificata C/6.
L’Agenzia spiega che il legislatore ha posto un vincolo di natura oggettiva alla fruizione del beneficio tributario in esame. Circoscrivendo l'ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari si è inteso evitare che il beneficio fiscale in esame potesse trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell'agevolazione "prima casa".
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