Prima casa: il mancato riacquisto e la richiesta di riliquidazione dell’imposta salvano dalla sanzione

Pubblicato il 28 dicembre 2012 Con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012, l’agenzia delle Entrate detta norme di prassi per uniformare i comportamenti finora discordanti degli uffici che, in assenza di un orientamento legislativo ufficiale, si sono trovati ad affrontare il caso di alienazione dell'immobile, acquistato dal contribuente con l'agevolazione "prima casa", prima del quinquennio e mancato riacquisto di nuovo immobile entro l'anno.

In alcuni casi si era giunti ad applicare una sanzione al contribuente a causa della decadenza dell’agevolazione provocata dalla vendita dell’immobile prima del termine dei cinque anni, non seguita da un nuovo acquisto entro un anno dal rogito di vendita. Ora l’agenzia delle Entrate chiarisce il punto, tendo conto del fatto che il contribuente ha assunto l’impegno dell’acquisto di una nuova casa entro un anno, ma poi si è trovato nella condizione di non volere o non potere onorare tale impegno.

La risoluzione n. 112/E/2012 specifica ora che: non decade dall’agevolazione il contribuente che, una volta venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima del decorso dei cinque anni, non ne acquisti un altro da destinare sempre ad abitazione principale, entro i 12 mesi dalla vendita. Ad una condizione, però. Il contribuente deve dichiarare, in pendenza del termine dei dodici mesi, di non voler procedere al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, presentando un’istanza al Fisco di rinuncia ai benefici e con richiesta di riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

In tal caso, il contribuente verserà la differenza tra l’imposta pagata in misura agevolata e quella dovuta in misura ordinaria, compresi gli interessi, ma non dovrà versare la sanzione del 30% sulla differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Decorso tale termine di un anno per presentare l’istanza di rinuncia ad un nuovo acquisto, il contribuente potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso e, di conseguenza, ottenere un riduzione del 30% della sanzione.
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