La decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa può essere evitata non solo nel caso di acquisto di un nuovo immobile, da adibire ad abitazione principale, entro l’anno successivo all’alienazione infraquinquennale dell’immobile originariamente acquistato con i suddetti benefici.
Conserva le agevolazioni, infatti, anche il contribuente che “costruisca tramite affidamento in appalto, una nuova abitazione su terreno già di sua proprietà”.
E’ quanto sottolineato dalla Sezione tributaria civile della Cassazione, nel testo della sentenza n. 24253 depositata il 27 novembre 2015.
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